BOZZA DI REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI PER LA CITTA’ DI MATERA

In collaborazione con


La bozza di Regolamento, predisposta in collaborazione con Labsus, viene messa a disposizione in consultazione pubblica per favorirne la conoscenza e raccogliere contributi e integrazione da parte di tutti i soggetti interessati, istituzioni, associazioni, singoli cittadini. Sarà possibile inviare i propri contributi esclusivamente attraverso l’apposito form disponibile tramite questo link .

 


COMUNE DI MATERA
in collaborazione con Associazione Matera2019 e Labsus

BOZZA DI REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI

 

INDICE

 

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Finalità, oggetto ed ambito di applicazione
Articolo 2 – Definizioni
Articolo 3 – Principi generali
Articolo 4 – I cittadini attivi
Articolo 5 – Patto di collaborazione
Articolo 6 – Azioni e interventi previsti nei patti di collaborazione
Articolo 7 – Promozione dell’innovazione sociale e dei servizi collaborativi
Articolo 8-  Promozione della creatività urbana
Articolo 9 – Innovazione digitale
Articolo 10 – Formazione civica come bene comune

CAPO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 11 – Disposizioni generali
Articolo 12 – Collaborazioni ordinarie
Articolo 13 – Consultazione pubblica per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di beni comuni urbani
Articolo 14 – Proposte di collaborazione presentate dai cittadini attivi

CAPO III – CURA, GESTIONE CONDIVISA E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 15 – Azioni e interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili e spazi pubblici

CAPO IV – FORME DI SOSTEGNO

Articolo 16 – Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale
Articolo 17 – Affiancamento di dipendenti comunali
Articolo 18 – Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno
Articolo 19 – Autofinanziamento
Articolo 20 – Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

CAPO V – COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 21 – Comunicazione collaborativa
Articolo 22 – Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

CAPO VI – RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 23 – Prevenzione dei rischi
Articolo 24 – Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità
Articolo 25 – Tentativo di conciliazione

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 26 – Entrata in vigore
Articolo 27 – Periodo di sperimentazione ed eventuali interventi correttivi
Articolo 28 – Disposizioni transitorie ed entrata in vigore di nuove norme
Articolo 29 – Clausole interpretative

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1.         Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l’Amministrazione per la individuazione, la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli articoli 2, 3, 9, 114 comma 2, 117 comma 6 e 118 della Costituzione.

2.         Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la individuazione, la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell’Amministrazione comunale.

3.         Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l’erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell’articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

4.         Restano inoltre ferme le ulteriori previsioni contenute in specifici regolamenti del Comune di disciplina dei beni pubblici o d’uso pubblico, nonché negli atti di programmazione comunale relativi all’alienazione e valorizzazione dei beni immobili in conformità alla normativa vigente in materia.

 

Articolo 2 – Definizioni

1.         Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

a)         Beni comuni urbani: i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l’Amministrazione riconoscono anche attraverso procedure partecipative essere funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere della comunità e dei suoi membri, all’interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell’articolo 118 comma 4 della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva e per condividere con l’Amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione;

b)        Comune o Amministrazione: il Comune di Matera nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;

c)         Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati, o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali, anche di natura imprenditoriale, che, indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano per la cura, la gestione condivisa o la rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento. I soggetti di natura imprenditoriale sono considerati cittadini attivi ai fini del presente regolamento solo a condizione che non ricavino vantaggi economici diretti o indiretti dalla cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani e che pongano in essere le predette attività unicamente per scopi di liberalità o volontariato;

d)  Amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini ed amministrazione di svolgere su un piano paritario attività di interesse generale;

e)        Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani, a patto che non si configurino come forme di sostituzione o surrogati di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;

f)         Patto di collaborazione: l’atto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l’ambito degli interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione di beni comuni urbani;

g)         Cura in forma condivisa: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani atti a garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità con caratteri di inclusività ed integrazione;

h)        Gestione condivisa: interventi finalizzati alla fruizione collettiva dei beni comuni urbani, svolti congiuntamente dai cittadini attivi e dall’amministrazione con caratteri di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica che prevedano anche lo svolgimento di attività rivolte al pubblico in grado di migliorarne, valorizzarne e qualificarne la fruizione collettiva. Non costituiscono interventi di gestione condivisa e non sono disciplinate dal presente regolamento tutte le forme di utilizzo e di gestione che riducano in maniera significativa le possibilità di fruizione collettiva del bene comune e che risultino dirette alla mera realizzazione degli interessi, bisogni e scopi, ancorché privi di lucro, dei gruppi di cittadini, delle associazioni o degli altri soggetti collettivi titolari dell’uso o della gestione;

i)         Rigenerazione: interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni urbani, anche attraverso metodi di co-progettazione, che presentino caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica e che complessivamente incidano sul miglioramento della qualità della vita nella città;

j)         Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

 

Articolo 3 – Principi generali

1.         La collaborazione tra cittadini e Comune si ispira ai seguenti valori e principi generali:

a)         Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l’Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;

b)        Pubblicità e trasparenza: l’Amministrazione si impegna a garantire la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno messe a disposizione, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l’imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;

c)         Responsabilità: l’Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;

d)        Inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività;

e)        Pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;

f)         Sostenibilità: l’Amministrazione, nell’esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull’utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future;

g)         Proporzionalità: l’Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l’istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo i rapporti con i cittadini attivi;

h)        Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale;

i)         Informalità: l’Amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell’etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza dell’azione amministrativa;

j)         Autonomia civica: l’Amministrazione riconosce il valore costituzionale dell’autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l’esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi;

k)        Valorizzazione dell’associazionismo: il Comune valorizza sia le libere forme di aggregazione sociale sia l’associazionismo in ogni sua  forma. A tal riguardo il Comune promuove la costituzione del “Forum delle Associazioni” quale strumento di partecipazione organizzata dell’associazionismo alla vita istituzionale, di diffusione capillare della cultura della collaborazione con l’Amministrazione, di sensibilizzazione e di educazione alla cittadinanza attiva, di promozione delle forme, dei contenuti e degli strumenti dell’amministrazione condivisa nonché di formazione all’esperienza civica dei beni comuni ed alla condivisione.

 

Articolo 4 – I cittadini attivi

1.         L’intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità, è aperto a tutti i soggetti singoli o associati, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

2.         I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani come singoli o attraverso formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.

3.         Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l’impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

4.         L’efficacia dei patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente regolamento è condizionata alla costituzione secondo metodo democratico della volontà della formazione sociale che assume l’impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

5.         I patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi, in quanto contribuiscono al perseguimento dell’interesse generale.

6.         Il Comune ammette anche la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani;  è altresì ammessa la partecipazione di singoli cittadini,  quale forma di riparazione del danno nei confronti dell’Ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità ovvero secondo la procedura del c.d. baratto amministrativo, previa eventuale disciplina della stessa.

7.         Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini attivi.

8.         Per la promozione delle attività di collaborazione il Comune coinvolge le scuole e le università, anche mediante l’organizzazione di momenti formativi e divulgativi.

9.         In accordo con le scuole e le università e nel rispetto delle relative funzioni istituzionali, il coinvolgimento degli studenti nelle attività può essere valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.

10.       Le attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni svolte dai cittadini attivi non comportano in alcun modo la costituzione di alcun tipo di  rapporto di lavoro con il Comune né danno vita ad alcun rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti realizzatori.

11.       Le attività previste dal presente Regolamento possono essere svolte, a titolo di volontariato e di intesa con la Prefettura, dai soggetti richiedenti protezione internazionale.

 

Articolo 5 – Patto di collaborazione

1.             Il patto di collaborazione è lo strumento attraverso il quale i cittadini attivi ed il Comune concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani.

2.             Il contenuto del patto può variare in relazione alla natura del bene comune, al grado di complessità del progetto e degli interventi concordati ed alla durata della collaborazione.

3.             Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

a)         gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione nonché le attività da svolgere a favore della collettività;

b)        la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;

c)         le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;

d)        gli strumenti e le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;

e)        l’eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di coordinamento e governo (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, eccetera) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee, focus group, altri processi strutturati di costruzione della decisione e di partecipazione ai processi decisionali);

f)         le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei soggetti che prestano attività nell’ambito degli accordi di cui al presente regolamento;

g)         le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l’assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 23 e 24 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;

h)        le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati, da prevedere in base alla complessità degli interventi ed al valore del bene oggetto dell’accordo;

i)         le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;

j)         le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell’andamento e di valutazione, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e Amministrazione;

k)        l’eventuale partecipazione ed affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi, finalizzato anche alla vigilanza sull’andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l’irrogazione delle sanzioni per l’inosservanza del presente regolamento e delle clausole del patto da parte di entrambi i contraenti;

l)         gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell’ingegno, la riconsegna dei beni, ed ogni altro effetto rilevante;

m)       le modalità per l’adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

n)        le cause e le modalità di esclusione dei singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto.

4.         Il patto di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, cui dare ampio rilievo comunicativo tramite forme di pubblicità e comunicazione delle azioni o degli interventi realizzati, l’uso dei diritti di immagine, l’organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune urbano.

 

Articolo 6 – Azioni e interventi, previsti nei patti di collaborazione

1.         La collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità e complessità, ed in particolare:

a)         la cura occasionale;
b)        la cura costante e continuativa;
c)         la gestione condivisa occasionale;
d)        la gestione condivisa costante e continuativa;
e)        la rigenerazione temporanea;
f)         la rigenerazione permanente.

2.         La collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani di cui al presente regolamento può comprendere, a mero titolo esemplificativo:

a)         interventi di pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni;
b)        attività di progettazione, organizzazione, coordinamento, gestione, accompagnamento, animazione territoriale, aggregazione sociale, assistenza, formazione, produzione culturale, realizzazione di eventi e iniziative, comunicazione, monitoraggio, valutazione;
c)         attività di manutenzione, restauro, riqualificazione di beni mobili o immobili, a patto che gli interventi non trasformino detti beni in maniera irreversibile impedendone eventualmente diverse destinazioni (pubbliche e comuni) future.

Per ogni tipo di intervento si esclude la possibilità di limitazione della fruizione collettiva dei beni.

3.         La collaborazione in attività di manutenzione, restauro e riqualificazione di beni immobili può avvenire con i limiti indicati nell’art.15.

 

Articolo 7 – Promozione dell’innovazione sociale e dei servizi collaborativi

1.         Il Comune promuove l’innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica anche attraverso piattaforme ed ambienti digitali.

2.         Il Comune promuove l’innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi.

Al fine di ottimizzare o di integrare l’offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell’utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione.

La produzione di servizi collaborativi viene promossa per attivare processi generativi di beni comuni materiali, immateriali e digitali.

3.         Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo favorendo la nascita di imprese sociali, start-up a vocazione sociale, cooperative e fondazioni di comunità e lo  sviluppo di attività  e progetti a carattere economico, culturale e sociale.

4.         Gli spazi e gli edifici di cui al presente regolamento rappresentano una risorsa funzionale al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo.

Il Comune può riservare una quota di tali beni alla realizzazione di progetti che favoriscano l’innovazione sociale o la produzione di servizi collaborativi, che siano di interesse della collettività e rientrino nelle finalità istituzionali del Comune, nonché può riservare, in uso temporaneo anche quei beni inseriti nei programmi di alienazione e valorizzazione del patrimonio comunale, in attesa del completamento delle procedure di valorizzazione messe in campo dall’ente.

 

Articolo 8 – Promozione della creatività urbana

1.         Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.

2.         Per il perseguimento di tale finalità il Comune, nel rispetto della normativa vigente in materia di alienazione o valorizzazione del patrimonio comunale, può riservare una quota degli spazi e degli edifici di cui al presente regolamento allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e in particolare di quella giovanile,anche nelle more dell’attuazione della programmazione comunale di alienazione e valorizzazione del patrimonio comunale.

3.         Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d’uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.

 

Articolo 9 – Innovazione digitale

1.             Il Comune favorisce l’innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all’ideazione, al disegno ed alla realizzazione di servizi ed applicazioni per la rete civica da parte della comunità, con particolare attenzione all’uso di dati e infrastrutture aperti, in un’ottica di beni comuni digitali.

2.             A tal fine il Comune condivide con i soggetti che partecipano alla vita e all’evoluzione della rete civica e che mettono a disposizione dell’ambiente collaborativo e del medium civico competenze per la coprogettazione e realizzazione di servizi innovativi, i dati, gli spazi, le infrastrutture e le piattaforme digitali.

 

Articolo 10 – Formazione civica come bene comune

1.             Il Comune riconosce la formazione condivisa come bene comune sociale, come strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra cittadini attivi ed il Comune in occasioni di cambiamento.

2.             La formazione è rivolta sia ai cittadini attivi, alle soggettività civiche e alle comunità di riferimento, sia ai dipendenti ed agli amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti.

3.             Il Comune mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e fornitori e favorisce l’incontro con le competenze dei propri dipendenti e fornitori o comunque presenti all’interno delle comunità civiche e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni.

4.             La formazione e l’autoformazione rivolte ai cittadini attivi, alle collettività civiche in generale e dei soggetti operanti all’interno del Comune è finalizzata prioritariamente alla piena interiorizzazione dell’esperienza civica dei beni comuni e della condivisione. E’ inoltre volta a promuovere l’acquisizione delle seguenti competenze:

a)             Applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e manutenzione;
b)             Acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
c)             Documentare le attività svolte e rendicontare le forme di sostegno;
d)             Utilizzare consapevolmente le tecnologie, le piattaforme web e social, la rete e i media civici.

5.             La formazione rivolta ai dipendenti ed agli amministratori del Comune è finalizzata, prioritariamente, all’acquisizione delle seguenti competenze:

a)              Conoscere ed applicare le tecniche di facilitazione, mediazione ed ascolto attivo;
b)              Conoscere ed utilizzare gli approcci delle metodologie per la progettazione partecipata e per creare e sviluppare comunità;
c)              Conoscere ed utilizzare gli strumenti di comunicazione collaborativi anche digitali.

6.             Il comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni.

7.             Il Comune collabora con le scuole e con l’Università per l’organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sulla gestione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.

 

CAPO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

 

Articolo 11 – Disposizioni generali

1.             La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell’Amministrazione ai sensi dell’articolo 118 ultimo comma della Costituzione.

2.             L’organizzazione di tale funzione deve essere tale da:

– garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
– consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli ed il carattere trasversale del suo esercizio;
– garantire ai cittadini proponenti un interlocutore unico nel rapporto con l’amministrazione.

3.             Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi si individua un’unità organizzativa per il presidio del procedimento di realizzazione dell’amministrazione condivisa. Tale unità organizzativa denominata “Ufficio per l’amministrazione condivisa” (d’ora innanzi Ufficio):

– attiva e supporta gli altri uffici comunali nella relazione con i cittadini, nella definizione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione, nella promozione e rendicontazione sociale dei risultati dei patti;
– raccoglie le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, ne verifica e valuta il contenuto;
– valorizza il ruolo del Forum quale momento di coordinamento e sintesi fra le varie e differenti proposte rivenienti dal mondo delle associazioni;
– individua il Dirigente responsabile del confronto con il soggetto proponente, coordina i diversi uffici in caso di competenze sovrapposte e comunica al soggetto proponente il nome del Dirigente responsabile del procedimento di amministrazione condivisa;
– provvede direttamente all’attivazione degli uffici competenti alla gestione della proposta, costituendo per il proponente l’unico interlocutore nel rapporto con l’amministrazione;
– monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei patti di collaborazione.

4.         Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l’insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune.

5.         La manifestazione dell’assenso del Comune e la formazione dei patti di collaborazione si differenziano a seconda che:

a)         il patto rientri nell’elenco delle collaborazioni ordinarie di cui all’articolo 12;
b)        il patto sia stipulato a seguito di una consultazione pubblica di cui all’articolo 13;
c)         il patto sia stipulato a seguito di una proposta presentata da cittadini attivi ai sensi dell’articolo 14.

6.         Il Comune istituisce, rende pubblico ed aggiorna periodicamente l’elenco degli spazi, degli edifici, dei terreni o, più in generale, dei beni e delle infrastrutture materiali ed immateriali che potranno essere oggetto di interventi di cura, gestione condivisa o di rigenerazione indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i cittadini attivi mediante patti di collaborazione ordinaria di cui all’articolo 12.

7.         Ai fini dell’inserimento nell’elenco di cui al comma 6 del presente articolo la Giunta individua nell’ambito del patrimonio immobiliare del Comune spazi, edifici e terreni in stato di parziale o totale disuso o deperimento che per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale si prestano ad interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione da realizzarsi mediante accordi di collaborazione tra cittadini e Comune. Il provvedimento della Giunta conterrà  congrua  motivazione che evidenzi la pubblica utilità ed il fine istituzionale che si vuole raggiungere mediante il ricorso alla  procedura di cui al presente regolamento nonché l’indicazione degli interventi che i cittadini possono realizzare.

8.         La periodica ricognizione dei beni in stato di parziale o totale disuso è promossa ed attuata mediante procedure trasparenti, aperte e partecipate in accordo con le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 e delle disposizioni vigenti in materia di digitalizzazione dell’attività amministrativa.

9.         In qualsiasi momento i cittadini possono proporre alla Giunta attraverso l’Ufficio l’inserimento nell’elenco previsto dal comma 6 di nuovi spazi, edifici, terreni, beni ed infrastrutture materiali ed immateriali ovvero sollecitare nuove e diverse ipotesi di cura, gestione condivisa e riutilizzo dei beni già inseriti motivandone adeguatamente le ragioni.

10.       Una sezione del medesimo elenco potrà essere riservata con le medesime finalità agli spazi ed agli edifici non appartenenti al patrimonio ed al demanio del Comune che abbiano le caratteristiche di cui al comma 6 e sui quali:

a) sebbene appartenenti ai privati, esista un documentato, legittimo e pacifico uso pubblico, se le attività o gli interventi proposti non contrastino con questo uso pubblico né con la proprietà privata del bene;
b) i privati proprietari promuovano o consentano forme di gestione condivisa e di fruizione collettiva valutate dal Comune utili per la comunità;
c) in ragione di specifici accordi con i soggetti, pubblici o privati, che ne siano proprietari o ne abbiano la disponibilità, il Comune sia legittimato (o abbia titolo) a promuovere forme di gestione condivisa e di utilizzo a scopi sociali.

11.       Nel caso vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene, il Comune promuove il coordinamento e l’integrazione tra le stesse, in particolare attraverso il Forum delle Associazioni, al fine di pervenire alla formulazione di una proposta condivisa; qualora le proposte non risultino tra loro integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo.

 

Articolo 12 – Collaborazioni ordinarie

1.         Con deliberazione della Giunta Comunale sono individuate le collaborazioni ordinarie, preventivamente caratterizzate nella loro tipologia, in ragione della loro presumibile maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione.

2.         La medesima deliberazione individua anche i beni comuni urbani a valere sull’elenco di cui all’art.11 comma 6 che possono essere oggetto di patti di collaborazione ordinaria, approva le linee di indirizzo per la loro cura, gestione condivisa o rigenerazione e l’eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, individua il Dirigente competente alla predisposizione e conclusione dei patti di collaborazione.

3.         I cittadini che intendono realizzare interventi di collaborazione ordinaria presentano la proposta di collaborazione al Comune attraverso l’Ufficio.

4.         L’Ufficio identifica entro 15 giorni il Dirigente competente che, verificati il rispetto del presente regolamento, la coerenza con la deliberazione della Giunta Comunale e la fattibilità tecnica, procede alla sottoscrizione del patto di collaborazione senza necessità di ulteriori formalità e lo rende pubblico sul portale del Comune.

5.         Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione il Dirigente competente lo comunica ai proponenti entro 15 giorni dalla sua designazione come soggetto responsabile, illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive.

 

Articolo 13 – Consultazione pubblica per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di beni comuni urbani

1.         Qualora in relazione a spazi e beni comuni che presentino caratteristiche di particolare valore artistico, storico o culturale o che, in aggiunta o in alternativa, abbiano dimensioni e valore economico significativo si ravvisi l’esigenza o la necessità di una consultazione pubblica anche al fine di far emergere progettualità ed idee volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione continuata nel tempo degli stessi per lo svolgimento di attività di interesse generale, il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, individua il bene o i beni oggetto della proposta di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la loro cura, gestione condivisa o rigenerazione e l’eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, individua il Dirigente competente alla conclusione del patto di collaborazione. Nel caso in cui il patto preveda la disponibilità di edifici o locali di proprietà della Città, la Giunta Comunale, nel rispetto della normativa di valorizzazione del patrimonio, può intervenire sugli immobili in questione, applicando il presente regolamento, anche nelle more del completamento della procedura prevista, in  attuazione della programmazione comunale di alienazione e valorizzazione del patrimonio comunale, onde evitare il deperimento dovuto al mancato uso dei beni in questione e per consentire una fruizione  temporanea degli stessi da parte della collettività.

2.         Il Dirigente competente con determinazione dirigenziale approva e pubblica un avviso per la presentazione di proposte di collaborazione da parte di cittadini attivi. L’avviso specifica i requisiti necessari, i termini e le modalità di presentazione, i criteri di valutazione delle proposte.

3.         La valutazione delle proposte pervenute, sulla base dei criteri definiti nell’avviso, viene effettuata dal Dirigente del Settore competente che, ove possibile, può avviare un confronto tra i diversi proponenti finalizzato alla formulazione di una proposta condivisa. L’eventuale graduatoria finale viene approvata con provvedimento del Dirigente del Settore competente che, per la predetta valutazione può avvalersi di un’apposita commissione giudicatrice individuata con provvedimento del dirigente responsabile del procedimento.

4.         Il Dirigente competente predispone entro 10 giorni dalla conclusione dell’attività di valutazione gli atti necessari alla presentazione di una delibera da sottoporre ad approvazione da parte della Giunta Comunale che delibera entro ulteriori 20 giorni.

5.         A seguito dell’approvazione da parte della Giunta il patto di collaborazione viene sottoscritto dal Dirigente competente che ne cura anche la gestione per tutta la sua durata e ne riscontra gli esiti.

 

Articolo 14 – Proposte di collaborazione presentate dai cittadini attivi

1.         I cittadini attivi possono in ogni caso presentare proposte di collaborazione per la cura, la gestione condivisa, la rigenerazione di beni comuni urbani, anche non rientranti nelle collaborazioni ordinarie di cui all’articolo 12 o nella consultazione pubblica di cui all’articolo 13.

2.         I cittadini attivi inviano la proposta di collaborazione all’Ufficio che pubblica sul portale del Comune l’avviso per la presentazione di eventuali ulteriori proposte di collaborazione da parte della cittadinanza e individua il Dirigente competente.

3.         Il Dirigente competente svolge entro 30 giorni dalla presentazione della proposta l’attività istruttoria. Le ulteriori proposte di collaborazione devono essere presentate nel termine di 20 giorni dall’avvenuta pubblicazione dell’avviso e sospendono i termini della procedura di istruttoria. Scaduti i 20 giorni riprende la decorrenza del procedimento principale.

4.         Laddove per i medesimi spazi o beni comuni siano presentate più proposte il Dirigente competente può avviare un confronto tra i diversi proponenti per facilitare la formulazione di una proposta condivisa.

5.         Entro il termine dell’attività istruttoria qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione, il Dirigente competente lo comunica ai proponenti illustrandone le motivazioni e chiedendo eventualmente informazioni integrative.

6.         Il Dirigente competente, verificati il rispetto del presente Regolamento, della normativa vigente in materia di patrimonio, nonché la fattibilità tecnica, predispone entro 10 giorni dalla conclusione dell’attività di valutazione gli atti necessari alla presentazione di una delibera da sottoporre ad approvazione da parte della Giunta Comunale, che delibera entro ulteriori 20 giorni.

7.         La deliberazione della Giunta Comunale, individuato il bene oggetto della proposta di collaborazione, dà atto della coerenza con i tempi previsti nella programmazione comunale in tema di valorizzazione dei beni comunali se l’immobile è inserito in tale elenco,  approva le linee di indirizzo per la sua cura, gestione condivisa o rigenerazione e l’eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi.

8.         Il Dirigente pubblica la proposta di collaborazione e la relativa deliberazione della Giunta Comunale anche al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa.

9.         Il patto di collaborazione viene sottoscritto dal Dirigente competente a seguito dell’approvazione da parte della Giunta.

 

CAPO III

CURA, GESTIONE CONDIVISA E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

 

Articolo 15 – Azioni e interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili e spazi pubblici

1.         Le azioni e gli interventi previsti nei patti di collaborazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di immobili e spazi pubblici sono quelli previsti nel presente Regolamento.

2.         I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene pena l’annullamento del patto di collaborazione da parte del Comune.

3.         Le proposte di collaborazione che prefigurano la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili devono pervenire all’Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l’intervento che si intende realizzare.

4.         Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni immobili.

5.         La realizzazione di interventi di manutenzione, restauro, riqualificazione di beni immobili è subordinata all’approvazione preventiva da parte del Comune, al rispetto delle vigenti norme in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, di realizzazione esecuzione e collaudo di opere pubbliche, all’ottenimento dei titoli abilitativi richiesti ed all’assolvimento dei vigenti obblighi in materia assicurativa e di sicurezza; la spesa e la cura per l’assolvimento ai predetti obblighi è a carico dei cittadini attivi.

6.         La realizzazione dei predetti interventi manutenzione, restauro, riqualificazione di beni immobili o di spazi aperti è ammessa unicamente da parte di soggetti che per struttura, organizzazione, e capacità tecnico-finanziaria diano garanzie idonee di rispetto delle normative vigenti e di assolvimento alla complessità degli obblighi ivi previsti.

7.         L’assolvimento di tali obblighi può essere soddisfatto anche dal coinvolgimento nel patto di collaborazione di soggetti che presentino le garanzie richieste a supporto dei cittadini attivi.

8.         Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell’intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l’aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

9.         I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili, prevedono l’uso dell’immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi, a fronte dello svolgimento di attività  di  pubblico interesse per la collettività, per promuovere lo sviluppo della comunità amministrata e che siano strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’Ente.

10.       La durata del patto di collaborazione per la cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili e spazi pubblici non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eccezionalmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.

11.       Il Comune può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell’articolo 838 Codice Civile.

12.       Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati o altri immobili di cui abbia la disponibilità.

 

CAPO IV – FORME DI SOSTEGNO

 

Articolo 16 – Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1.         Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d’uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

2.         Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.

3.         Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

 

Articolo 17 – Affiancamento di dipendenti comunali

1.         Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l’affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini attivi nell’attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva ed alla realizzazione della proposta.

 

Articolo 18 – Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

1.         Il Comune può assumere direttamente, compatibilmente con quanto previsto dal vigente regolamento per l’attribuzione di benefici economici e nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell’ambito di patti di collaborazione.

2.         Nell’ambito dei patti di collaborazione, l’Amministrazione non può in alcun modo destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi.

3.         Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l’attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:

a)         l’uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;
b)        l’attribuzione all’Amministrazione delle spese relative alle utenze;
c)         l’attribuzione all’Amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
d)        la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.

4.         Ai sensi dell’articolo 24, Legge 11 novembre 2014, n. 164, il Comune può disporre esenzioni di specifici tributi per attività poste in essere nell’ambito dei patti di collaborazione.

5.         Le attività svolte nell’ambito dei patti di collaborazione che richiedono l’occupazione di suolo pubblico sono escluse dall’applicazione del canone ai sensi dell’articolo 35, comma 1 del Regolamento C.O.S.A.P. in quanto attività assimilabili a quelle svolte dal Comune per attività di pubblico interesse.

6.         Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento C.O.S.A.P. e per l’applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell’ambito dei patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) si tratti di iniziative occasionali;
b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.

7.         Le attività svolte nell’ambito dei patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente regolamento si considerano intese alla più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste, in materia di imposta municipale secondaria, dall’articolo 11, comma secondo, lettera f) del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

8.         Il Comune, nell’esercizio della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, potrà disporre ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell’ambito dei patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente regolamento.

 

Articolo 19 – Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere:

a) la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l’organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
b) la possibilità di veicolare l’immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini;
c) il supporto e l’avallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni attraverso l’utilizzo delle piattaforme telematiche dedicate.
d) la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo o permanente, comunque accessorie nell’ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all’autofinanziamento.

 

Articolo 20 – Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

1.         Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell’interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l’installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.

2.         La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell’impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni. Sono escluse forme di sponsorizzazione e di pubblicità commerciale a condizione che non siano destinate all’abbattimento degli oneri in capo alle parti.

 

CAPO V – COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

 

Articolo 21 – Comunicazione collaborativa

1.         Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione e valorizza il ruolo del Forum delle Associazioni per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani, prevedendo anche la realizzazione di un’area dedicata nel portale del Comune e/o di un portale web dedicato.

2.         L’attività di comunicazione mira in particolare a:

a)         consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni sull’amministrazione condivisa, arricchendole grazie alle diverse esperienze realizzate;
b)        favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
c)         mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l’individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

3. Per realizzare le finalità di cui ai precedenti comma il Comune rende disponibili:

a)             Il Forum delle Associazioni quale tavolo di lavoro con le comunità di riferimento e i cittadini attivi sul territorio da convocarsi periodicamente;
b)             Un kit di strumenti e canali per comunicare e fare proposte;
c)             Uno sportello informativo circa i più significativi progetti di collaborazione in corso;
d)             Un logo “Matera Comune per i Beni Comuni” utilizzabile da chi stipula patti di collaborazione;
e)             Dati, infrastrutture e piattaforme digitali in formato aperto;
f)              Un tutoraggio sull’uso degli strumenti di collaborazione collaborativa, anche favorendo relazioni di auto aiuto fra gruppi.

 

Articolo 22 – Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

1.         La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e diffusione di tali dati è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell’efficacia dei risultati prodotti dall’impegno congiunto di cittadini ed Amministrazione.

2.         Il Comune si adopera per consentire un’efficace diffusione di tali risultati, mettendo tutta la documentazione a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l’organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione.

3.         Le modalità di svolgimento dell’attività di documentazione, diffusione dei dati e di valutazione sono concordate nel patto di collaborazione.

4.         La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:

a)         chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
b)        comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
c)         periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
d)        verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull’operato svolto.

5.         La valutazione deve contenere informazioni relative a:

a)         obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
b)        azioni e servizi resi;
c)         risultati raggiunti;
d)        risorse disponibili ed utilizzate.

 

CAPO VI – RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

 

Articolo 23 – Prevenzione dei rischi

1.         Ai cittadini attivi che entrano in rapporto di collaborazione con il Comune devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

2.         I cittadini attivi si impegnano per parte loro ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati alle attività svolte nell’ambito dei patti, ad agire con prudenza e diligenza, a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi ed a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.

3.         Con riferimento agli interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.

4.         Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell’attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell’attività svolta.

L’organizzazione (di qualunque categoria giuridica di appartenenza) che presta la propria attività di collaborazione è da considerare “datore di lavoro” ai fini degli obblighi in materia di sicurezza. A carico di detta organizzazione sono posti gli adempimenti ed obblighi assicurativi Inail.

5.         Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

 

Articolo 24 – Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1.         Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra l’Amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.

2.         I cittadini attivi che collaborano con l’Amministrazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono personalmente, ai sensi dell’art. 2043 del codice civile, degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell’esercizio della propria attività.

 

Articolo 25 – Tentativo di conciliazione

1.             Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall’amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.

2.             Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall’istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

 

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

Articolo 26 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dall’esecutività della delibera che lo approva.

2. Superato il periodo di sperimentazione di cui al successivo articolo 27, le disposizioni del presente regolamento troveranno applicazione in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare in contrasto con esse e si intenderanno abrogate tutte le disposizioni regolamentari non compatibili con i principi e le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 27 – Periodo di sperimentazione ed eventuali interventi correttivi

1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.

2. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l’attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

 

Art. 28 – Disposizioni transitorie ed entrata in vigore di nuove norme

1. Le esperienze di collaborazione formalizzate od informali già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento dovranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento a partire dalla naturale scadenza degli accordi pregressi o al termine del periodo di sperimentazione definito dal precedente articolo 27 del presente regolamento. Il Comune, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, convocherà tutte le associazioni beneficiarie di spazi pubblici e immobili comunali per verificare la coerenza fra la loro attività e lo spirito di condivisione civica che informa il presente regolamento, al fine di trasformare, entro il termine del periodo di sperimentazione, gli esistenti contratti di concessione in patti di collaborazione.

2. L’introduzione di nuove norme comunitarie, nazionali o regionali nelle materie oggetto del presente regolamento, si intende automaticamente recepita. In caso di contrasto di norme, se applicabile, prevale quella che favorisce la più ampia partecipazione nei processi decisionali

 

Articolo 29 – Clausole interpretative

1.         Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i secondi di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni. L’applicazione delle presenti disposizioni va informata ad uno spirito di effettiva collaborazione paritetica fra il Comune e i cittadini attivi coinvolti, a condizione che i soggetti chiamati ad interpretarle per conto del Comune esercitino la responsabilità del proprio ufficio con spirito di servizio verso la comunità e che tale propensione venga riscontrata in sede di valutazione.