Statuto

Associazione Culturale Matera 2019

Art 1

Denominazione

E’ costituita una Associazione culturale denominata Matera 2019 organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS). Essa ha l’obbligo di fare uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “Onlus”

Art.2

Scopi

L’Associazione, senza fini di lucro, ha esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si prefigge di operare prevalentemente nel settore della promozione della cultura e dell’arte.

La finalità prioritaria dell’Associazione culturale onlus Matera 2019 è quella di:

avviare, determinare e gestire tutte le azioni necessarie affinché la città di Matera possa essere candidata quale Capitale Europea della Cultura per il 2019 in virtù della decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa n. 1622/2006/CE.

Per il raggiungimento della suddetta finalità l’Associazione, che assume la funzione di comitato promotore della suddetta iniziativa, intende avviare un processo di sensibilizzazione civica e istituzionale a tutti i livelli rivolgendosi principalmente alla Città di Matera, ma da estendere a tutta la Regione Basilicata e all’intero territorio nazionale e mondiale.

Tale sollecitazione sarà rivolta a tutte le realtà profit e non profit del territorio nazionale e vedrà il coinvolgimento di tutte le amministrazioni locali e non, nella definizione delle azioni da svolgere e delle procedure da realizzare per il raggiungimento della candidatura da proporre al Parlamento Europeo.

L’Associazione porrà in essere quindi iniziative quali convegni, conferenze, mostre, ecc…ma anche raccolte fondi e partenariati e gemellaggi di qualunque tipo.

Considerato che il raggiungimento della candidatura della Città di Matera quale Capitale europea della cultura per il 2019 costituisce la finalità prioritaria ma non unica, l’Associazione intende operare nel settore culturale e artistico a tutto campo, avendo a cuore soprattutto i beni culturali  Città di Matera, attraverso svariate e molteplici forme:

  • organizzazione di eventi, convegni, manifestazioni, ecc….
  • organizzazione di corsi di formazione e di specializzazione,
  • attività editoriali e pubblicazioni di vario genere,
  • ricerche e studi nel settore artistico e  culturale.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.LGS. n.460/97 e successive modificazioni e integrazioni.

Art.3

Sede

L’Associazione ha sede in Matera alla via Bari n. 69. Qualunque modifica della sede sociale non comporterà modifica del presente statuto.

Art.4

Soci

Possono essere ammessi come soci dell’Associazione tutti coloro: persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che condividendo gli scopi, facciano domanda scritta, e vengano ammessi dal Comitato Direttivo. All’atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dall’assemblea dei soci. Gli associati, che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. E’ espressamente esclusa la partecipazione alla vita associativa a tempo determinato.

Art.5

Diritti e doveri dei soci

La qualifica di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisca all’Associazione, in qualsiasi momento può recedere informando l’Associazione con nota scritta;  Il recesso ha efficacia dal mese successivo alla comunicazione anche se  gli organi dell’Associazione ne prendono formalmente atto successivamente.

L’esclusione è deliberata dal Comitato direttivo con delibera motivata  per il ritardo di oltre sei mesi nel pagamento delle quote sociali, per lo svolgimento di attività palesemente concorrente con quella dell’Associazione, o per comportamenti contrastanti con le norme statutarie e regolamentari dell’Associazione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato  all’ associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.

I soci che per qualsiasi motivo abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art.6

Organi sociali

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Comitato Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • il Comitato scientifico/culturale

Art.7

Assemblea generale degli aderenti

L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa.

L’Assemblea è presieduta dal presidente del Comitato Direttivo ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dall’Assemblea.

L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Comitato Direttivo, a seguito di delibera del Comitato stesso, almeno due volte all’anno: per l’approvazione del bilancio consuntivo  entro il mese di marzo  e per l’approvazione  del bilancio preventivo per il prossimo esercizio entro il  mese di Novembre  dell’esercizio in corso.

Il Presidente del Comitato Direttivo convoca l’Assemblea mediante comunicazione scritta, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia in prima che in  seconda convocazione e  l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti  all’indirizzo risultante dal Libro dei soci, nonché ai Revisori dei conti, almeno dieci giorni prima della riunione o per comunicazione telegrafica o con altri strumenti che consentano l’arrivo al loro indirizzo almeno tre giorni prima della riunione stessa.

L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un terzo dei soci.

L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in un comune della Regione Basilicata.

L’Assemblea:

a) provvede alla nomina del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;

b) delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;

c) delibera sulle modifiche del presente Statuto;

d) approva il Regolamento che disciplina lo svolgimento dell’Attività dell’Associazione;

e) delibera sull’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione  stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;

f) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci, compresi eventuali soci delegati da altri soci. Ogni socio non può rappresentare più di due deleganti. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti.

L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.

Ogni socio  ha diritto ad un voto, i soci maggiorenni di età hanno il  diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e l’approvazione del bilancio.

Nelle votazioni l’espressione di astensione si computa come voto negativo.

Non è ammesso il voto per corrispondenza o per fax.

Il presente Statuto è modificabile  con deliberazione dell’Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti dei soci presenti. La maggioranza è costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti dei soci e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci.

Delle riunioni dell’Assemblea sarà redatto su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 8

Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto da in numero di membri variabile da un minimo di tre a un massimo di undici. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente, che è anche Presidente dell’Associazione,  il Segretario e due Vicepresidenti. Il Presidente e i Vicepresidenti compongono l’ufficio di presidenza.

Il Comitato direttivo può conferire la carica di “Presidente onorario” a personalità di spiccato e indiscusso valore morale e civile.

Qualora un membro del Comitato Direttivo presenti le dimissioni, il Comitato può cooptare il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza dell’intero Comitato.

Le cariche sono gratuite.

Il Comitato si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti  del Comitato ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto di chi presiede.

Il Comitato è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Comitato sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Comitato è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Il Comitato direttivo provvede alla eventuale attribuzione di incarichi di natura lavorativa nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento e dal D.Lgs. 460/97. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all’ Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell’ Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all’Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea.

Art.9

Il Presidente

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte ai terzi e in giudizio e la esecuzione delle delibere del Comitato Direttivo.

Art.10

Collegio dei Revisori dei Conti

L’Assemblea provvede, qualora lo ritenga opportuno, contestualmente all’elezione del Comitato direttivo, alla nomina di tre revisori dei conti con il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi  riferire,  con apposita relazione scritta, all’Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Il Collegio deve riunirsi a tale scopo almeno due volte l’ anno. I componenti del Collegio durano in carica tre anni.

L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica.

I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle riunioni dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle riunioni dell’Assemblea e con facoltà di parola ma senza diritto di voto, a quelle del Comitato Direttivo.

Essi  verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi Libri, danno pareri sui bilanci.

Art. 11

Il comitato scientifico/culturale

Il Comitato scientifico/culturale sarà composto da personalità, individuate dal Comitato Direttivo, anche su proposta dell’Assemblea, di rilievo nel mondo scientifico, culturale, artistico, del cinema e dello sport.

Il Comitato scientifico/culturale, con funzione meramente consultiva nei confronti del Comitato direttivo, nominerà al suo interno un portavoce che avrà il compito di convocare gli incontri e di verbalizzarne le decisioni. Il portavoce potrà partecipare, con funzione consultiva e senza diritto di voto, alle sedute del Comitato direttivo.

Art.11

Il patrimonio e le risorse economiche

L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati;

b) contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;

c) donazioni e lasciti;

d) entrate per servizi prestati dall’Associazione (convenzioni);

e) entrate da attività commerciali e produttive marginali;

f) entrate da rendite  di beni mobili e immobili pervenuti all’organizzazione a qualsiasi  titolo.

Art.12

Bilanci

L’esercizio sociale dell’Associazione chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro i primi due mesi di ciascun anno il Comitato Direttivo è convocato per la predisposizione  del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione  di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione  a spese del richiedente.

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale ( ONLUS) che per Legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 13

Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale operante in identico o analogo settore, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n° 662, nel rispetto delle norme di legge vigenti al momento dello scioglimento.

Lo scioglimento dell’ Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti dei componenti dell’Assemblea sia in prima che in seconda convocazione.

Art.14

Disposizioni finali

Per disciplinare ciò che  non sia previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia  di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V  del c.c.